È quel professionista che ha proseguito la sua formazione con una scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, è stato riconosciuto dall’Ordine Ragionale degli Psicologi come Psicoterapeuta e iscritto al relativo Albo.
Lo psicoterapeuta si occupa della “cura” della persona, lavora per eliminare il sintomo, il disagio e aiuta il soggetto a ritrovare lo stato di benessere. Non utilizza farmaci, ma è in grado di valutare la possibile combinazione tra psicoterapia e farmacoterapia.
L’attività dello psicoterapeuta è regolamentata dall’art. 3. Esercizio dell’attività psicoterapeutica.
1 L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2 Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3 Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.